Il Decreto Rilancio 2020 includerà una novità senza precedenti per il mondo dell’immobiliare e dell’edilizia. Quale? Sembra che il decreto preveda un ampio ventaglio di interventi edilizi che consentono agevolazioni fiscali immediate di tutto rispetto. Tra queste, un ecobonus del 110% sulle spese di ristrutturazione per la casa.
L’ecobonus del 110% è, senz’altro, una delle misure più attese dai contribuenti, che potranno effettuare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratuitamente. Possibilità, questa, riservata fin’ora solo agli incapienti, che con il nuovo Decreto verrebbe estesa anche alle famiglie e ai condomini.
Come funziona l’ecobonus 110%?
La misura, che offre la possibilità di detrarre l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute nella misura del 110 per cento, permetterebbe di usufruire delle agevolazioni fiscali fino al 2021.
Ricordiamo che l’art. 121 del D.L. 34/2020 al comma 1 concede ai soggetti che effettuano uno degli interventi indicati dall’art. 119 dello stesso decreto di accedere alle due modalità per beneficiare della detrazione 110%:
- un contributo, sotto forma di sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito d’imposta, con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari (senza sconto in fattura dall’impresa).
Questa misura sfrutta il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Ma non tutti potranno usufruire delle agevolazioni: per poter aver accesso all’ecobonus 110%, bisognerà essere in possesso di determinati requisiti, che dovranno essere certificati. Il rilascio di falsi attestati comporterà il rischio di sanzioni salate.
Quali spese saranno coperte dall’ecobonus? Quelle sostenute per interventi tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.
Si potrà iniziare a fare richiesta a partire dal 1° luglio 2020.
Ma vediamo quali sono i requisiti per poter richiedere l’ecobonus del 110%.
I requisiti indispensabili per ottenere l’ecobonus 110%
Per poter usufruire del tanto atteso ecobonus 110% previsto dal decreto rilancio, ci sono dei requisiti che non devono assolutamente mancare: innanzitutto, il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. In caso non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.
Sono tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, per una soglia massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati dovranno rispettare i requisiti previsti dal decreto Ambiente udell’ottobre 2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Gli interventi cosiddetti “trainanti”, invece, sono sufficienti a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi. Tra questi rientrano:
- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Chi ha diritto all’ecobonus?
Tra i beneficiari della super detrazione rientrano:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Un’ulteriore novità riguarda le seconde case: proprio in queste ore la maggioranza è al lavoro per estendere l’ecobonus anche sulle seconde abitazioni, comprese le unifamiliari, e agli alberghi.
L’ecobonus del 110% è uno dei provvedimenti più attesti, specialmente in un periodo tanto duro per il settore edile e può rappresentare un volano di ripresa per tutto il mondo dell’edilizia.
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